(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
    Modifica all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
  1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di cui all'art. 1 la
Giunta  regionale   puo'   avvalersi   della   collaborazione   delle
associazioni  dei  produttori,  dei  consorzi  di  tutela, degli enti
strumentali regionali, nonche' dei consorzi  per  la  promozione  dei
prodotti agroalimentari del Veneto.
   2.  La Giunta regionale e' autorizzata a presentare domanda per la
registrazione del marchio collettivo, ai sensi dell'art. 22 del regio
decreto  21  giugno  1942,  n.  929  come  modificato   dal   decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
  3.  L'utilizzazione  del marchio e' consentita per prodotti che per
zona di produzione, per sistema di produzione e di lavorazione e  per
altre  intrinseche  caratteristiche  offrono  particolari  garanzie a
tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.
  4. La Giunta regionale con propria deliberazione:
   a) individua  i  tipi  di  prodotto  da  ammettere  al  marchio  e
determina  i  relativi  disciplinari  di  produzione  nei  quali sono
previste   le   caratteristiche   qualitative   richieste   per    la
qualificazione del prodotto;
   b)  rilascia,  su  parere  del  comitato  tecnico operativo di cui
all'art.  4, l'autorizzazione all'uso del marchio subordinandola alla
sottoscrizione di una convenzione di utilizzazione, nella quale  sono
stabiliti gli obblighi e le responsabilita' del richiedente;
   c)  vigila  sulla  persistente  corrispondenza  dei  prodotti  che
usufruiscono del marchio ai disciplinari di produzione e sul rispetto
della convenzione di utilizzazione;
   d) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in  caso
di utilizzo contrastante con la legge o la convenzione.
  5. Per l'esercizio dell'attivita' di controllo, anche nei luoghi di
produzione  e  consumo,  la Giunta regionale puo' avvalersi, mediante
specifica convenzione, di organismi specializzati nel settore.".